detergenti cosmetici non si possono vendere alla spinaNel tempo abbiamo ricevuto varie richieste da parte di commercianti, che richiedono di poter vendere alla spina ai loro clienti i nostri detergenti cosmetici. Purtroppo questa modalità non è permessa dalla legge, per una serie di ragioni che qui descriveremo.

Cos’è il Regolamento europeo sui cosmetici?

Il Regolamento europeo Reg CE/1223/2009 attuativo dal 2013, con successive modifiche e integrazioni, fa fede in tutta Europa per quanto riguarda produzione, confezionamento e vendita dei prodotti per uso cosmetico, come detergenti per il corpo, creme e via dicendo.

Il suo scopo primario è la tutela della salute dei consumatori, in misura maggiore e più specifica rispetto alle leggi che riguardano i detersivi. La ragione è facilmente comprensibile: i prodotti che vengono utilizzati per l’igiene del corpo, oltre a quelli per il maquillage, entrano sempre e inevitabilmente a stretto contatto con la pelle e devono seguire criteri molto più rigidi in materia di allergeni e sostanze tossiche, ma non solo. Un aspetto che viene evidenziato è la possibilità di contaminazione microbiologica, che non solo potrebbe compromettere la conservazione del prodotto, potrebbe anche causare la formazione di sostanze diverse da quelle inizialmente presenti e dotate di maggior aggressività verso la pelle. Le persone con pelle sensibile (bambini, persone con dermatite atopica, etc.) vanno tutelate dalla possibile esposizione ad allergeni e a sostanze sensibilizzanti.

Un prodotto esposto ad agenti contaminanti potrebbe anche trasferire la contaminazione all’utilizzatore. Le persone che, a causa di malattie già esistenti, hanno le difese immunitarie abbassate devono prestare molta attenzione alle situazioni in cui potrebbero esporsi a prodotti che, invece di essere semplici detergenti oppure creme lenitive o altro, sono diventate colture di microbi (batteri, lieviti o muffe) senza che ce ne si accorga.

Questi sono i veri rischi che espongono i consumatori all’uso di prodotti cosmetici non a norma.

La tutela della salute dei cittadini si fa seguendo norme restrittive

Il Reg CE/1223/2009 impone ai produttori di seguire normative specifiche per quanto riguarda i laboratori di produzione, che vengono ispezionati periodicamente dagli organismi preposti (es. ASL) e seguono procedure rigide di disinfezione e controllo degli ingressi nei locali. Impone altresì la redazione e il deposito su database ufficiali di dossier (P.I.F., Product Information File) contenenti le composizioni precise e tutta la documentazione comprovante la sicurezza delle formulazioni. La consultazione di questi dati non è permessa al pubblico, ma lo è alle autorità competenti. La redazione di questi documenti spetta alla “persona responsabile” della formulazione dei prodotti, il responsabile scientifico denominato anche Valutatore della Sicurezza. Il sito produttivo vero e proprio può avere un suo responsabile tecnico, ma è il valutatore della sicurezza ad assumersi la responsabilità delle formule. Secondo l’articolo 10 del Regolamento “la valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici di cui all’allegato I, parte B, è eseguita da persone in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro”. Le linee guida della Regione Lombardia fanno riferimento alla L. 713/86, art. 10 ter. Nella definizione della preparazione che deve avere questa figura: “il Valutatore della sicurezza deve essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: medicina e chirurgia, scienze biologiche, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, chimica o chimica industriale; diversamente deve essere in possesso del titolo di equivalente disciplina universitaria di un Paese dell’Unione europea.”

Produttore e negoziante di detergenti: due figure distinte

Nel Regolamento, la figura del negoziante è identificabile con quella di “distributore”, non di “fabbricante”, pertanto non si avvale delle figure responsabili sopra descritte. Nell’Art. 6, il Regolamento spiega che “i distributori garantiscono che, fintantoché un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti del presente regolamento”. Non si parla di produzione o confezionamento, che non sono compito loro.

Riassumendo, per mantenere il massimo grado di sicurezza dei prodotti per la cura del corpo non è possibile fare il confezionamento in negozio, in quanto si seguirebbero modalità necessariamente approssimative e ben lontane da quanto specificato dal legislatore.

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